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carlo ruta – :.:.: (il blog di) Daniele Minotti https://www.minotti.net diritto delle nuove tecnologie e altro Thu, 04 May 2023 15:22:20 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.19 A volte ritornano (e come ritornano) https://www.minotti.net/2012/10/25/a-volte-ritornano-e-come-ritornano/ https://www.minotti.net/2012/10/25/a-volte-ritornano-e-come-ritornano/#comments Thu, 25 Oct 2012 13:23:31 +0000 http://www.minotti.net/?p=2505 read more »]]> Personalmente, non credo che un obbligo di rettifica anche per il web amatoriale sia una bestialità o, peggio, un bavaglio. Anche un blogger può far danni a chi è qualificato con una notizia falsa e pertanto occorre prevedere una qualche strumento di tutela.

Ma corrisponde parimenti a verità che un semplice blogger non è uno strutturato professionista dell”informazione. Per questo la rettifica dovrebbe essere prevista a determinate condizioni, con precipue modalità, rispetto al mondo professionale.

Il fatto è, però, che come ci riferisce il Corriere, al Senato sembrano voler imporre la rettifica oltre che alla carta anche ai “prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata”. Che è quella nuova categoria che era stata introdotta dalla l. 62/2001, che ha mandato nel panico la Rete, che ha fatto fiorire milioni di disclaimer impazziti, che ha concorso a far condannare, in primo e secondo grado, Carlo Ruta, che ha fatto danni per undici anni prima che la Cassazione mettesse la parola fine ad interpretazioni a dir poco bizzarre (ma realmente sostenute in giudizio).

Basta? Evidentemente i nostri Senatori no.

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Due appuntamenti due (autopromozione) https://www.minotti.net/2012/10/03/due-appuntamenti-due-autopromozione/ https://www.minotti.net/2012/10/03/due-appuntamenti-due-autopromozione/#comments Wed, 03 Oct 2012 11:20:08 +0000 http://www.minotti.net/?p=2489 read more »]]> Venerdì prossimo, il 5 ottobre, dalle 10, farò parte, in quota Lsdi, di un bel panel inserito nell’Internet Festival pisano. Si parlerà del giornalista e della sua identità digitale. Sono stato chiamato a commentare le motivazioni della sentenza di Cassazione che, finalmente, ha assolto Carlo Ruta dal reato di stampa clandestina. Vicenda che riguarda tutti coloro che hanno un qualche sito (non soltanto blog, per la verità):

Giovedì 18 dicembre ottobre, invece, a Milano in contesto SMAU gestirò, per IWA Italy, uno slot gratuito da cui sortiranno indicazioni per realizzare un “sito a norma”. Tra il presuntuoso e l’eclettico, avrò modo di parlare di privacy, diritto d’autore, commercio elettronico e tutela del consumatore.
Il sito dice che i posti a sedere sarebbero finiti, ma pare che si possa assistere anche stando in piedi.

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Sans papier https://www.minotti.net/2012/05/09/sans_papier/ https://www.minotti.net/2012/05/09/sans_papier/#comments Wed, 09 May 2012 13:00:05 +0000 http://www.minotti.net/?p=2481 read more »]]> Domani la Cassazione si pronuncerà sull’obbligo di registrazione di blog e siti di informazione in genere. E’ il caso di Carlo Ruta, già su questi schermi.
Domani potremmo essere tutti clandestini, sans papier.
Oggi mi è stato offerto un megafono più potente per parlare del pericolo incombente: il blog di Massimo Mantellini su il Post.

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Carlo Ruta: gli antefatti https://www.minotti.net/2011/06/02/carlo-ruta-gli-antefatti/ https://www.minotti.net/2011/06/02/carlo-ruta-gli-antefatti/#comments Wed, 01 Jun 2011 23:28:16 +0000 http://www.minotti.net/?p=2230 read more »]]> Se ne parla molto, da giorni. Anzi, visto che le motivazioni non sono ancora note, secondo me se n’è parlato anche troppo, a sproposito, per partito preso.

Francamente, prima di trarre conclusioni affrettate, preferisco fare qualche riflessione-precisazione, ripercorrendo certi antefatti non irrilevanti (e non noti a molti).

Carlo Ruta, storico e giornalista siciliano, si è visto confermare dalla Corte di Appello di Catania la condanna per il reato di stampa clandestina inflittagli dal Tribunale di Modica.

Perché? Perché il suo sito Accade In Sicilia – accadeinsicilia.net (se vogliamo, possiamo chiamarlo anche blog, ma non cambia nulla) è stato riconosciuto vera e propria stampa, dunque da registrarsi, preventivamente, presso il tribunale di competenza come vuole la legge (sulla stampa) 47/48.

Carlo Ruta avevo detto la sua circa la conduzione di alcune indagini antimafia condotte da un certo pm. Quest’ultimo, evidentemente non gradendo la critica, lo ha querelato per diffamazione e denunciato per stampa clandestina.

Ora, si possono dire molte cose, tra cui anche quella, un po’ scontata e populista, che qui in Italia non c’è vera libertà perché è l’unico posto al mondo (ovvio, se si escludono note e sanguinarie dittature come Cina, Cuba, Corea del Nord, ecc.) in cui chi ha un blog dovrebbe sottoporsi al controllo di Stato.

In realtà, la cosa più giusta e interessante da fare sarebbe quella di leggere le motivazioni. Siccome, al momento, non possiamo farlo (perché non risultano ancora depositate), “accontentiamoci” di analizzare alcuni antefatti, almeno se veramente vogliamo capire.

Ecco un po’ di materiali, qui già segnalati a suo tempo:

Personalmente, più leggo la sentenza di primo grado e più trovo aberrante l’identificazione della locuzione “società dell’informazione” con una società commerciale che si occupa di informazione (es.: un editore). Non è uno svarione da poco.

Anyway, attendiamo la sentenza di appello.

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Dicono di noi https://www.minotti.net/2008/09/27/dicono-di-noi/ https://www.minotti.net/2008/09/27/dicono-di-noi/#comments Sat, 27 Sep 2008 07:41:39 +0000 http://www.minotti.net/?p=1205 The Register parla del caso Ruta. Pur con qualche inesattezza, ci meritiamo la berlina internazionale.

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Prove che non provano https://www.minotti.net/2008/09/20/prove-che-non-provano/ https://www.minotti.net/2008/09/20/prove-che-non-provano/#comments Sat, 20 Sep 2008 14:48:22 +0000 http://www.minotti.net/?p=1164 read more »]]> Non sono l’avvocato di Carlo Ruta. C’è già in Collega che sono certo non si risparmierà anche per l’appello.
Mi occupo della cosa soltanto per motivi di studio e apprendimento professionale (oltre che come “cronista” sul tema dei diritti digitali).
Stavo studiandomi un po’ Web Archive-Internet Archive (e la sua WayBack Machine) che, talvolta, viene usato in campo giudiziario. Normalmente, come una sorta di “grande cache”, più grande di quella di Google, per provare l’esistenza e il contenuto di determinate pagine non più online (oppure aggiornate).
A parte che, come avvertono gli stessi padri, il servizio non garantisce alcunché (QUI i vari disclaimer), occorre ricordare che la sentenza di Modica si fonda, tra le altre cose, su degli accertamenti di PG che avrebbero dovuto provare la periodicità regolare di Accade in Sicilia.
Ma ci sono due problemi: il primo è che, anche a prendere tutti i risultati, la regolarità delle pubblicazioni non emerge (anche per i limiti evidenziati nelle FAQ); il secondo è che i risultati riportati dalla PG non rappresentano tutti degli aggiornamenti.
Lo capiamo sempre dalle FAQ:

What does it mean when a site’s archive data has been “updated”?

When our automated systems crawl the web every few months or so, we find that only about 50% of all pages on the web have changed from our previous visit. This means that much of the content in our archive is duplicate material. If you don’t see “”*”” next to an archived document, then the content on the archived page is identical to the previously archived copy.

Ora confrontiamo i dati forniti dalla PG con quelli ricavabili con la stringa del caso.
Risultati:
– su 38 risultati soltanto 22 sono realmente aggiornamenti (quelli con l’asterisco);
– che, con questi buchi, la tesi della periodicità (che, comunque, per me non costituiva motivo giuridicamente rilevante o decisivo) vacilla ancor di più.
Vero è che il giudice non ha fatto espresso riferimento agli “aggiornamenti” risultanti da Internet Archive, indicando, piuttosto, le date degli articoli (anche se si tratta di date non necessariamente vere e, secondo me, non prova della periodicità – si noti che Internet Archive non ha registrato certi “aggiornamenti”, dunque c’è qualcosa che non va da una parte o dall’altra), ma certe risultanze di PG vanno attentamente valutate. Un asterisco può fare la differenza.

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https://www.minotti.net/2008/09/20/prove-che-non-provano/feed/ 6
Keywords > Carlo Ruta https://www.minotti.net/2008/09/18/keywords-carlo-ruta/ https://www.minotti.net/2008/09/18/keywords-carlo-ruta/#respond Thu, 18 Sep 2008 20:08:12 +0000 http://www.minotti.net/?p=1153 read more »]]> Carlo Ruta è uno storico siciliano, ce lo dice anche Wikipedia.
Al di là (di fa per dire) delle sue scomode inchieste sulla mafia (lo scriviamo volentieri minuscolo), mi sono occupato di lui in questo blog (dedicato al diritto delle nuove tecnologie) perché è stato condannato, da un giudice siciliano e con una sentenza discutibilissa, per stampa clandestina. Non nero su bianco, inchiostro su carta, ma per aver curato un sito Internet. Dunque, la cosa riguarda tutti gli scritti telematici, almeno astrattamente.
Oltre a pubblicare la sentenza, ho scritto un po’ di post. Questo, questo, questo e anche questo.

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Caso Ruta: un commento https://www.minotti.net/2008/09/16/caso-ruta-un-commento/ https://www.minotti.net/2008/09/16/caso-ruta-un-commento/#comments Tue, 16 Sep 2008 19:50:24 +0000 http://www.minotti.net/?p=1134 read more »]]> Alessia Sorgato ha donato a Penale.it uno splendido commento sulla sentenza del Tribunale di Modica.
Tutto da leggere, con ampia bibliografia e interessanti incursioni sul diritto del lavoro.
E’ in legalese, ma non è peccato, anzi… A meno che non si voglia banalizzare o metterla sul piano della politica. Che non sempre c’entra e, comunque, non è roba per Penale.it.

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Carlo Ruta, Di Pietro e alcune considerazioni – UPDATED https://www.minotti.net/2008/09/06/carlo-ruta-di-pietro-e-alcune-considerazioni/ https://www.minotti.net/2008/09/06/carlo-ruta-di-pietro-e-alcune-considerazioni/#comments Sat, 06 Sep 2008 14:35:29 +0000 http://www.minotti.net/?p=1099 read more »]]> Anche Antonio Di Pietro (era prevedibile) si unisce alle proteste per la condanna a Carlo Ruta. Dà la colpa alla legge, ma non se la prende col giudice (cosa altrettanto prevedibile) che, sempre con le parole del nostro, “ha dovuto applicare la legge”.
Non è così. Il giudice ha fatto una precisa scelta di interpretare una legge (meglio: un gruppo di leggi) in un certo senso, piuttosto che in quello contrario, perché un minimo di spazio per questa interpretazione c’era. La legge, specie nella sua storia, non è chiarissima. A mio modo di vedere, nel dubbio avrebbe dovuto concludere pro reo.
La sentenza – fatto che non bisogna dimenticare – presenta almeno tre buchi (ratio della l. 62/2001, successione e portata del d.lgs. 70/2003 e periodicità). Il fatto è, però, che questi aspetti saranno oggetto di appello o ricorsi per cassazione nonché delle opinioni in dottrina da rendersi in altri àmbiti (la settimana del 14 dovrebbe uscire qualcosa su Penale.it).
Allora, per il momento, è anche corretto non nasconderci che la legge sia troppo ambigua, dunque meritevole di essere cambiata. Per evitare altri casi Carlo Ruta, un errore giudiziario servito su un piatto d’argento dal legislatore.
In parte, questo è il senso dell’interrogazione dell’on. Giulietti. Ma sarebbe stato meglio farla dopo la motivazione, altrimenti non ha proprio senso…

Aggiornamento del 7 settembre 2008, prima di Gara 1 SBK: Massimo ci ricorda che l’on. Giulietti ha le sue belle responsabilità sulla l. 62/2001… Però, che bella faccia tosta…

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https://www.minotti.net/2008/09/06/carlo-ruta-di-pietro-e-alcune-considerazioni/feed/ 5
L’irrilevanza del blog https://www.minotti.net/2008/09/02/lirrilevanza-del-blog/ https://www.minotti.net/2008/09/02/lirrilevanza-del-blog/#comments Tue, 02 Sep 2008 14:55:25 +0000 http://www.minotti.net/?p=1084 read more »]]> La sentenza che ha condannato Carlo Ruta per stampa clandestina fa discutere.
Si propongono molte opinioni. Tra le tante che parlano di stato fascista, che è colpa di Berlusconi e che siamo peggio della Cina (comprensibili sfoghi, ma che, anche se a sparare sui politici di ogni parte non si sbaglia mai, non colgono il segno), personalmente ho la mia opinione. Di minoranza.
Inizio col dire che mi riprometto un più approfondito studio del provvedimento. Dietro la vicenda (segnalo questi ulteriori materiali che potranno una visione più ampia della cosa) c’è un intreccio complessissimo di norme, giurisprudenza e opinioni dottrinali. Insomma, il nodo non si può sciogliere con un argomento secco.
Già nei commenti al post precedente sono emersi dei buchi, ma mi permetto di ribadire:
– che chi si aspettava una sentenza motivata un po’ “alla buona” come quella di Aosta (ed io ero tra questi) si è sbagliato di grosso;
– che la legge, come detto da alcuni (es. Guido Scorza) è ambigua (e mi permetto di ricordare che è una cosa che dico anch’io, da tempo).
Malgrado ciò, a differenza di altri, non mi sento di dire che siamo tutti blogger clandestini, eventualmente fiero di appartenere a detta categoria. Uno dei passaggi, in fatto, fondamentali è la negazione della natura di blog. Il giudice disserta diversamente, ma la prova sta nella visione del sito. Dove? Ma su Webarchive, ovviamente. Pure io ci sono cascato titolando per Penale.it (ho corretto).
Fatto sta, però, che la cosa, pur significativa dal punto di vista sociale, non rimescola le questioni giuridiche sul tappeto. Dunque, lasciamo da parte il blog-lamento. Rischia di sviarci. La sentenza, pur articolata, appare debole (i commentatori, come detto, hanno già evidenziato alcuni punti molto deboli), ma, appunto, la blogosfera non c’entra. Passiamo oltre, al diritto.

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https://www.minotti.net/2008/09/02/lirrilevanza-del-blog/feed/ 13
Carlo Ruta: i motivi della sentenza https://www.minotti.net/2008/08/31/carlo-ruta-i-motivi-della-sentenza/ https://www.minotti.net/2008/08/31/carlo-ruta-i-motivi-della-sentenza/#comments Sun, 31 Aug 2008 18:56:43 +0000 http://www.minotti.net/?p=1076 read more »]]> Sta girando il testo della motivazione della sentenza di condanna contro Carlo Ruta.
Io ce l’ho, ma, al momento, non ho fonte prima su web (che vorrei segnalare).
Comunque, eccolo qui, in calce.
I commenti (anche giuridici senso stretto per una pronuncia molto discutibile) verranno.

TRIBUNALE DI MODICA

SENTENZA

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia Di Marco, alla pubblica udienza dell’08.05.2008 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

Ruta Carlo, nato a Ragusa il 26.08.1953, residente in Pozzallo Via G. Ungaretti

n. 46                                                                     Libero Assente

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt.5 e 16 della L. 08.02.1948 n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso sul sito internet www.accadcinsicilia.net senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio per avere il Ruta comunicato al provider Tiscali il proprio indirizzo di posta elettronica in Pozzallo via Ungaretti n.46, con registrazione avvenuta in data 16 dicembre 2003.

In Pozzallo il 16.12.2003 e fino al 07.12.2004.

Con la recidiva di cui all’art. 99 C.P.

Con l’intervento del Pubblico Ministero dr.ssa V. Di Grandi V. Proc. O.

del difensore dell’imputato, Avv. G. Di Pasquale

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato alla pena di € 250,00 di multa.

Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo l’imputato commesso ed in subordine, ex art.530, 2° co. c.p.p..

MOTIVAZIONE

Ruta Carlo veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Modica in composizione monocratica con decreto emesso il 31.05.2006 dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge n. 47 dell’8.02. 1948 meglio specificato in rubrica.

All’udienza dcl 25.09.2007, alla presenza dell’imputato, dopo diversi rinvii dovuti ad impedimenti del difensore di fiducia dell’imputato, si dava inizio all’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei testi indicati in lista dal P.M..

Alla stessa udienza l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni.

All’udienza del 29.01.2008 il Tribunale disponeva degli ulteriori accertamenti mediante la Polizia Postale di Catania relativamente alla cadenza con cui il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.

Indi all’udienza dell’8 maggio 2008, dopo avere escusso l’Assistente della Polizia Postale di Catania Vito Latora, esaurita l’istruttoria dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni come da verbale in atti.

All’odierno imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 5 e 16 della L. n. 47 dell’8.02. 1948 per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso, con registrazione avvenuta il 16.12.2003, sul sito Internet WWW.accadeinsicilia.net. senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio.

In diritto occorre preliminarmente osservare che l’art. 5 della L. n. 47/1948 stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato preventivamente registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il successivo art. 16 dello stesso testo normativo punisce penalmente chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale ovvero di un periodico, senza che sia stata eseguita la suddetta registrazione.

Va chiarito che il provvedimento di registrazione consiste in un mero controllo di legittimità della regolarità formale dei documenti prodotti e della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge. La registrazione di un periodico, quindi, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa, essendo esclusa nell’emissione del suddetto provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l’opportunità di consentire o meno la pubblicazione.

La finalità della registrazione è unicamente quella di garantire la repressione degli abusi e di individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa. Essa rappresenta soltanto una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina.

D’altro canto anche la Corte Costituzionale con sent. N. 2 del 1971 ha escluso che le disposizioni in esame compromettano le libertà riconosciute e garantite dall’art. 21 della Cost., avendo ivi affermato che l’obbligo della registrazione riguarda esclusivamente i giornali quotidiani o periodici, sicché non pone alcuno ostacolo a che un soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici.

Peraltro deve precisarsi che, sulla scorta di fondamentali enunciati del Giudice Costituzionale (sent. Cort. Cost. n. 826 del 14.07.1988), la nozione di libertà di manifestazione del pensiero fa oggi riferimento non solo alla libertà di colui che intende avvalersene in senso attivo, ma anche al diritto dei destinatari del messaggio comunicativo.

Pertanto, al fine di assicurare un equilibrio tra queste due posizioni, entrambe costituzionalmente protette, appare legittimo l’intervento del legislatore volto a regolare l’esercizio dell’attività d’informazione.

Ciò posto, occorre rilevare che, sino all’entrata in vigore della legge n. 62 del 2001, il prevalente orientamento giurisprudenziale aveva adottato un’interpretazione restrittiva dell’art. 1 della L. n. 47 del 1948, ritenendo che, affinché una pubblicazione potesse essere ricompresa nella nozione di prodotto editoriale di cui alla citata disposizione, dovesse necessariamente sussistere il requisito ontologico della riproduzione del giornale su supporto cartaceo.

Secondo tale orientamento veniva esclusa la possibilità di estendere ai giornali telematici le disposizioni relative alla registrazione previste per la stampa periodica.

Infatti la Legge n. 47 del 1948 all’art. 1 statuiva che, ai fini della suddetta legge, per stampa o stampati dovessero considerarsi tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione

Solo successivamente con la legge n. 62 del 2001 il legislatore ha esteso il concetto di prodotto editoriale, ricomprendendo in esso non solo il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma anche quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico, ed ha, conseguentemente, esteso l’applicazione degli artt. 2 e 5 della L. n. 47 del 1948 anche ai giornali e periodici c.d. telematici. Ed invero la nuova legge all’art. 1, comma 1°, statuisce che per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti disco grafici o cinematografici” e stabilisce al successivo comma 3° che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. I1 prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identìficativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948″.

A seguito dell’entrata in vigore della suddetta legge si sono affermati due contrapposti orientamenti interpretativi circa l’ambito di applicazione del menzionato testo normativo. Secondo l’interpretazione fornita da alcuni autori il regime prescritto dall’art. 1 della L. n. 62/2001 troverebbe applicazione solo per coloro i quali intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla medesima legge. Diversamente secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Il sez. Civile, 10-16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16.03.2001; Tribunale Latina, 7.06.200 1) la norma, che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale «incriminato».

Questo giudicante ritiene di aderire al secondo orientamento dianzi illustrato in quanto lo stesso, oltre che più razionale da un punto di vista sistematico, appare peraltro confermato dal fatto che il titolo della legge del 2001 reca “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, il che lascia intuire che l’intenzione del legislatore non fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche di introdurre modifiche attinenti all’intero settore dell’editoria.

Pertanto l’inciso contenuto nell’art. 1 della legge in esame “ai fini della presente legge” avrebbe valore generale e non limitato all’erogazione dei contributi.

Orbene, alla luce della suddetta normativa, al prodotto editoriale, per come definito dal comma 1 dell’art. 1 della L. n. 62/2001, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della L. n. 47/1948, mentre i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata sono ulteriormente sottoposti agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

In sintesi devono essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note.

Ed è, altresì, ovvio che il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 3, della L. n. 62/2001 agli att. 2 e 5 della L. n. 47/1948 implica automaticamente il richiamo anche all’art. 16 della stessa legge e, quindi, alle sanzioni penali prescritte per l’ipotesi di inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. Sicché l’art. 16 della legge sulla stampa si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle testate periodiche l’obbligo della registrazione.

D’altra parte diversamente opinando sarebbe irragionevole prevedere ed imporre anche ai periodici telematici gli stessi obblighi prescritti per la stampa ed escludere l’irrogazione delle sanzioni penali fissate per l’inosservanza dei suddetti obblighi.

Detto quadro normativo, per quello che in questa sede interessa, non è stato intaccato dall’entrata in vigore del D.Lvo n. 70 del 2003, il quale, per come risulta dalla stessa rubrica del decreto, disciplina esclusivamente “i servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.

Le finalità della nuova normativa sono rese esplicite dal l° comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 70/2003 e consistono nella promozione della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione (SSI), e segnatamente nell’attività di commercio elettronico.

Tale normativa, da un punto di vista oggettivo e per come stabilito dall’art. 2 dello stesso decreto, si riferisce a “qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.

Sostanzialmente, rientra nell’ambito regolato dalla nuova disciplina il c.d. commercio elettronico, inteso quale attività di contrattazione telematica e relative operazioni propedeutiche, oltre che qualsiasi tipo di servizio, che comunque costituisca un’ attività economica.

In relazione, poi, all’ambito soggettivo di applicazione, tre sono le definizioni rilevanti. Il «prestatore», che viene definito, sempre dall’art. 2, come la persona fisica o giuridica che presta un servizio per la società dell’informazione (SSI); il «destinatario del servizi» quale soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un SSI, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; il «consumatore» come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca con finalità non riferibile all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Deve di conseguenza concludersi che il decreto legislativo in parola regola esclusivamente l’attività di prestazione di servizi di informazione, resa dalle società di informazione e da coloro che prestano servizi per le suddette società, mentre non si applica al singolo che svolge l’attività d’informazione non in forma commerciale e, quindi, non in qualità di prestatore di servizi nel senso dianzi delineato.

A tal fine va anche evidenziato che l’art. 1, ultimo periodo, della 1. n. 62/2001 risulta immutato e non è stato abrogato dal D.L.vo n. 70/2003, né la norma contenuta nel comma 3° dell’art. 7 può essere considerata norma di interpretazione autentica del citato art. 1 della 1. n. 62/2001, essendo il decreto legislativo in commento applicativo, nell’ambito dell’ordinamento interno, di una direttiva comunitaria, la quale, al momento della sua emanazione, non poteva, evidentemente, avere a riferimento la legislazione interna preesistente.

L’orientamento che, al momento dell’entrata in vigore della 1.n. 62/2001, interpretava restrittivamente l’art. i, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, affermando come in realtà tale norma sancisse l’obbligo di registrazione solo per le testate giornalistiche on-line che volessero accedere ai finanziamenti statali, non è, dunque, condivisibile proprio in ragione dell’emanazione del D.L.vo n. 70/2003, il quale ha dovuto introdurre, successivamente ed all’uopo, una disposizione ad hoc, che, si ribadisce, non è di interpretazione autentica e che esenta dalla registrazione le testate editoriali telematiche riferibili alle società di servizi.

Non può, quindi, sostenersi, sic et simpliciter, che l’art. 7, comma 3°, D.L.vo n. 70/2003 abbia sostanzialmente sancito l’inoperatività dell’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, facendo salva solo la marginale ipotesi dell’accesso al finanziamento pubblico. Semmai al contrario, avuto riguardo all’oggetto della disciplina del D.L.vo n. 70/2003 ed alla portata generale dell’art. 1, commi 1 e 3, della 1. n. 62/2001, il complesso sistematico delle norme impone un’esegesi delle medesime nel senso che al singolo giornalista, che non svolge la propria attività in forma economica e che non presta servizi in favore di una società di informazione, non può applicarsi la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003, che esonera dalla registrazione le testate editoriali telematiche che non intendono accedere alle provvidenze di cui alla legge n. 62/2001, perché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001.

A conferma di quanto sopra asserito (in operatività del comma 3°art. 1 L. n. 62/2001) va ulteriormente chiarito che la registrazione cui fa riferimento l’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003 non può che essere quella da effettuarsi presso il Registro Operatori della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249 del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 della L. n. 47/1948 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2001), essendo la prima sostitutiva della seconda, ai sensi dell’art. 16 della L n. 62/2001, ed essendo tenute le società dei servizi di informazione, cui si applica il D. Lvo n. 70/2003 e fatta salva l’esenzione di cui all’art. 7, comma 3°, del D.L.vo n. 70/2003, all’iscrizione presso il suddetto registro, anche in funzione sostitutiva della registrazione prevista dall’art. 5 della 1. n. 47/1948, quale obbligo connesso al singolo servizio ex art. 7, comma 1°, del D.L.vo n. 70/2003 e ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della 1. n. 62/2001 con l’art. 1 comma 6 lett. a) numero 5) della L. 249/1997. Le stesse, infatti, rientrano tra i soggetti individuati all’uopo dalla legge del 1997 e cioè tra “i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell’Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o tele visivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e tele visivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale”.

In conclusione, alla stregua della normativa introdotta con il D.L.vo dcl 2003, devono inscriversi nel Roc soltanto i soggetti editori che pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi qualora intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. n. 62 del 7.03.2001 o che, comunque, ne facciano specifica richiesta.

Tale differenziazione di trattamento per le società di servizi di informazione e per il prestatore di servizi che opera in favore della stessa, i quali qualora non intendano beneficiare del finanziamento pubblico sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al Roc, si giustifica in considerazione del fatto che detti enti collettivi sono già sottoposti ad una normativa che consente facilmente di individuarli e, dunque, garantisce la trasparenza ed il controllo sullo svolgimento della loro attività (vedi appunto D. Lvo n. 70/2003 e segnatamente lo stesso art. 7, commi i e 2, che impone al prestatore l’obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni circa la propria attività).

Una diversa interpretazione delle disposizioni in commento, a parere di questo Decidente, sarebbe suscettibile di irragionevolezza ed in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo.

Si aggiunga che proprio la pubblicazione di una pagina web rappresenta la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto.

Al riguardo proprio la Suprema Corte in una recente sentenza ha rilevato come nel caso in cui un utente di Internet “crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto -ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi)” (Cass. pen. 27 dicembre 2000).

Tanto premesso in diritto, nel caso in esame risulta acclarata la sussistenza del reato contestato all’odierno imputato.

Dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l’imputato ha pubblicato sul sito internet denominato www.accadeinsicilia.net, un giornale che rientra nel paradigma del prodotto editoriale descritto dall’art. 1, comma 3, L. n. 62/2001.

In primo luogo è lo stesso imputato che, intitolando il proprio prodotto “Accade in Sicilia giornale di informazione civile”, ha definito e qualificato il proprio prodotto come giornale diretto a svolgere attività di informazione e, dunque, come prodotto editoriale.

Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal Ruta sul sito in parola sia un prodotto editoriale proviene dal contenuto degli articoli in esso pubblicati, i quali hanno ad oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti storici (vedi: “omicidi Tumino e Spampinato”; “affare acqua e mafia”; 8.08.2003 “emergenze e giustizia il questore Casabona viene trasferito da Ragusa   “; 29.06.2003 “caso Carbone-Antonveneta. Nell’est siciliano si vilipende la legge fino alla vergogna”; 15.04.003 “Operazione privè negli iblei”).

In secondo luogo, l’attività istruttoria ha consentito di accertare che il sito internet creato dall’imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.

Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento si evince chiaramente che gli articoli venivano pubblicati con cadenza giornaliera, dato peraltro confermato, come già anticipato, anche dalla denominazione data dallo stesso imputato di “Giornale” che letteralmente significa quotidiano di informazione” (vedi articoli datati 27.11.2004, 25.11.2004, 15.11.2004, 17.11.2004, 10.11.2004, 6.11.2004, 3.11.2004, 1.11.2004, 30.10.2004, 28.10.2004, 14.10.2004, 13.10.2004).

In conclusione, il prodotto pubblicato dal Ruta sul sito internet denominato WWW.accadeinsicilia.net si inquadra esattamente nell’ambito del prodotto editoriale di cui all’art. 1, commi 1° e 3° del D. lvo n. 62/2001 per la cui pubblicazione era necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale, non operando nel caso di specie l’esenzione di cui all’art. 7, c. 3°, D. Lvo n. 70/2003 perché l’imputato non ha svolto l’attività d’informazione per cui è processo in forma commerciale o comunque economica, né ha operato quale prestatore di servizi per le società di servizi d’informazione.

L’inottemperanza al predetto obbligo, in applicazione di principi di diritto sopra enunciati, integra il reato di cui all’art. 16 della L. n. 47/1948.

In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell’imputato, l’affermazione resa dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma semplicemente un “blog” inteso come diario di informazione civile.

Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il “blog” è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.

Infatti un “blog” può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.

Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.

Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si intendeva pubblicare.

Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.

A suggello e conferma di quanto sopra va, del resto, richiamato che lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come “Giornale di informazione civile”.

L’imputato va, quindi, condannato in ordine al reato allo stesso contestato.

L’imputato appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche attesa la sua incensuratezza.

Così affermata la penale responsabilità di Ruta Carlo in ordine al reato ascrittogli, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., riconosciute le attenuanti generiche per l’incensuratezza dell’imputato, si ritiene equo determinare la pena in € 150,00 di multa (pena base € 225,00 di multa ridotta nella misura finale ex art. 62 bis c.p.).

All’affermazione di responsabilità dell’imputato segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

Data la complessità delle questioni trattate è stato fissato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

dichiara Ruta Carlo colpevole del reato allo stesso ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; visto l’art. 544 c.p.p.;

 

fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Modica 8.05.2008 

IL GIUDICE
Patricia Di Marco

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Devo dire che, ora che ho molti dati in più, mi sono accorto che i fatti sono un po’ diversi da come ho letto in altri contesti. Anche se la mia conclusione – lo anticipo – è sempre per una condanna giuridicamente (molto) sbagliata.
Gli atti più significativi sono disponbili online, QUI. La motivazione della sentenza non c’è ancora, ma è facile prevederla assemblando un po’ i vari materiali. Ho motivo di ritenere che la prima sia compatibile con e diretta conseguenza dei secondi.
Ricostruiamo la storia.
Un bel (si fa per dire) giorno di fine 2004, Agostino Fera, magistrato siciliano, decide di querelare il Ruta per una presunta diffamazione chiedendo, con più argomenti, l’oscuramento del sito di cui al dominio www.accadeinsicilia.net (in effetti, oscurato dopopoco tempo). In particolare, il querelante sostiene che, a fronte della l. 62/2001, un sito (periodico, di informazione e con una “testata” coincidente con il nome di dominio) è “prodotto editoriale” ai sensi della legge citata e, pertanto, deve riportare le indicazioni di cui all’art. 2 della legge sulla stampa (l. 47/48).
Il procedimento, per queste “irregolarità”, viene stralciato da quello per diffamazione (i procedimenti penali che vedono coinvolti i magistrati sono trattati in una sede distrettuale diversa da quella ove essi svolgono le proprie funzioni) ed arriva alla Procura di Modica (competente per territorio) che, nel marzo 2006, emette un decreto di citazione a giudizio per “stampa clandestina”. Risulta, così, un certo scollamento rispetto alla tesi, suesposta, sostenuta dal querelante. Verosimilmente, le premesse sono le stesse (il dettato della l. 62/2001), ma a Modica non si parla di omesse indicazioni, bensì di omessa registrazione della testata. Fatto punito dall’art. 16 l. 47/48 che discende dalla violazione dall’art. 5 della stessa legge. Incidentalmente, il fatto, così come impostato dal querelante, aveva mera rilevanza amministrativa (v. art. 17 l. 47/48).
Nel corso del processo, il Tribunale di Modica delega alcuni accertamenti alla Postale la quale (secondo me affidandosi un po’ troppo a Webarchive) evidenzia, per quello che ne traggo io, l’insussistenza della periodicità, circostanza che potrebbe erodere l’accusa.
Malgrado ciò (e sarà molto interessante leggere le motivazioni sul punto), l’8 maggio di quest’anno arriva la sentenza, come sappiamo di condanna.
Qualche riflessione ribadendo che, malgrado la probabile consequenzialità della pronuncia rispetto agli atti che conosciamo, non è consentito rivolgere una critica diretta ad una sentenza di cui, al momento, si sconoscono le motivazioni.
Come accennato, l’imputazione non riguardava l’omissione di indicazioni obbligatorie prospettata in querela, ma quella, già nota, di “stampa clandestina”, vale a dire l’omessa registrazione della testata (il blog o, comunque, il sito Internet).
E c’è un primo problema. La registrazione è imposta per giornali o stampati. Come diceva, già più di due lustri addietro, Vincenzo Zeno-Zencovich, la telematica non può certo rientrare nella definizione dell’art. 1 l. 47/48. Del resto, le ordinanze citate dal querelante sono relative al civile/amministrativo (una riguarda la registrazione di Interlex) ove non vige il divieto di analogia in malam partem (l’applicazione di una legge regolante un caso analogo in danno dell’imputato). Dunque, non sono disinvoltamente richiamabili per equiparare Internet alla stampa.
L’ostacolo più grande è, invece, la legge 62/2001 che introduce una definizione di “prodotto editoriale” (con conseguenti obblighi) vastissima, tale da abbracciare anche le comunicazioni telematiche. E il caso riguardante Carlo Ruta ha un (mezzo) precedente (che, però, non so quali esiti finali abbia avuto).
Ma non è finita qui. Contrariamente a Guido Scorza, ritengo che il successivo d.lgs. 70/2003 abbia definitivamente chiarito le cose, cioè che la registrazione di cui si parla all’art. 7, comma 3 sia quella della testata, presso il tribunale (e non gli altri adempimenti per il ROC). Se ciò è vero e se è parimenti vero che Carlo Ruta non ha mia chiesto “provvidenze” per il proprio blog, ecco perché la blogosfera non deve registrarsi in tribunale.
Insomma: per quel caso, la formula giusta doveva essere assolutoria “perché il fatto non sussiste”.

P.S.: Penso che il Minottino abbia bisogno di un energico aggiornamento sul tema, a sostegno della tesi appena esposta.

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