Dolo
Il dolo, nell'ordinamento giuridico italiano, indica generalmente la volontà cosciente di una persona, estrinsecantesi in una modalità di condotta, caratterizzata dall'arrecare danno altrui.
Diritto penale
modificaIn diritto penale il dolo è il criterio normale di imputazione soggettiva per i delitti. Lo stabilisce l'art. 42 del codice penale italiano secondo cui nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Il dolo è richiesto come condizione per la punibilità solamente nei delitti, e non anche nelle contravvenzioni, che indifferentemente possono essere compiute con dolo o con colpa.[1]
Inoltre, si considera il dolo la forma di colpevolezza originaria, fondamentale, più grave e maggioritaria. Originaria perché è quella sviluppata più anticamente (il concetto di colpa è di formulazione più tarda), fondamentale perché è quella considerata la vera forma di volontà colpevole, più grave perché è quella in cui vi è più stretta correlazione tra la volontà e il fatto materiale tipico e quindi una maggiore intensità criminosa, maggioritaria perché la maggior parte dei reati è dolosa.[2]
Nozione codicistica
modificaIl dolo è definito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del codice penale italiano: "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".
Tale definizione postula dunque due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o meno del dolo: la rappresentazione e la volontà e rappresenta un compromesso tra le due teorie principali che si contendevano il campo al tempo dell'emanazione del codice penale, la teoria della rappresentazione e la teoria della volontà:
- La teoria della rappresentazione concepiva la volontà e la rappresentazione quali fenomeni psichici distinti: in particolare ritenevano i suoi sostenitori che la volontà aveva ad oggetto solo il movimento corporeo dell'uomo; mentre le modificazioni del mondo esterno provocate dalla condotta si riteneva potessero costituire solo oggetto di previsione mentale.[3]
- La teoria della volontà privilegiava invece l'elemento volitivo del dolo nel convincimento che potessero costituire oggetto di volontà anche i risultati della condotta: i suoi sostenitori consideravano la previsione o rappresentazione un mero presupposto della volontà.[4]
Il codice penale ha invece raggiunto un compromesso tra le due teorie dando pari dignità ai due elementi, quello cognitivo della rappresentazione e quello volitivo della volontà.
Le diverse forme del dolo
modificaSulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione del dolo di seguito descritte[5][6].
- Il dolo intenzionale (o diretto di primo grado), più approfonditamente, ricorre quando il soggetto mira a realizzare, con la sua azione od omissione, l'evento tipicizzato nella norma penale (nei reati di evento) o la condotta criminosa (nei reati di condotta), nello specifico "quel risultato". Esso si configura come conseguenza di un evento cagionato quale il risultato di quello voluto e rappresentato dall'autore del reato. Ad esempio un soggetto esplode alcuni colpi di pistola all'indirizzo di un altro individuo al fine di provocarne la morte. La realizzazione del fatto illecito è causa della condotta, ne costituisce la finalità obiettiva. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la volontà.
- Il dolo indiretto (o diretto di secondo grado) ricorre quando l'evento non è l'obiettivo dell'azione od omissione dell'autore del reato, il quale tuttavia prevede l'evento come presupposto necessario (il caso "di scuola" è quello di A che intende rapire il politico B, e, per farlo, deve uccidere gli uomini della scorta: l'uccisione degli uomini della scorta, pur non essendo l'evento voluto, è un presupposto necessario per l'evento voluto, cioè il rapimento di B) o come conseguenza certa (in dottrina si fa l'esempio di un armatore che provochi l'incendio di una delle sue navi al fine di ottenere il risarcimento dell'assicurazione, pur sapendo che dalla sua condotta discenderà come conseguenza certa o altamente probabile la morte dell'equipaggio) della sua condotta, e lo accetta come strumento per perseguire un fine ulteriore.
- Nel dolo diretto (di secondo grado) il soggetto conosce tutti gli elementi che integrano la fattispecie di reato e prevede come sicuro o altamente probabile che la sua condotta porterà a integrarli. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la previsione. Ad esempio colui che lancia un sasso dal ponte di un'autostrada vuole colpire una macchina a caso, non importa quale (dolo diretto). Colui che lancia dal medesimo ponte un sasso vuole colpire una macchina in particolare, cioè quella e solo quella (dolo intenzionale).
- Il dolo eventuale è una forma di dolo indiretto, senz'altro quella di più difficile applicazione. Si ha quando l'autore del reato pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete (rectius: serie) possibilità (o secondo una teoria affine concrete probabilità) produca un evento integrante un reato eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarli. È proprio questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dall'affine figura della colpa cosciente. L'autore decide di agire «costi quel che costi», accettando il rischio del verificarsi dell'evento. La formula di Frank è un procedimento logico e applicativo teorizzato dalla dottrina e seguito anche da una componente della giurisprudenza in materia di dolo eventuale: il giudice dovrà calarsi nei panni dell'autore e chiedersi se avrebbe compiuto la stessa azione, o omissione, se avesse saputo in anticipo del verificarsi dell'evento. In caso di risposta affermativa si potrà configurare il dolo eventuale, in caso negativo si parlerà invece di colpa c.d. cosciente.
Nella colpa cosciente, anche detta colpa con previsione dell'evento - ben distante dal dolo eventuale ma talvolta difficilmente distinguibile dal dolo eventuale[7] - l'autore del reato prevede sì l'evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l'evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito. Un esempio è dato da Tizio che guida l'automobile a tutta velocità e si rappresenta la possibilità di incidente, ma continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore e convinto che ciò non si verificherà.[8]
- Il dolo alternativo è un'altra forma di dolo indiretto e si ha quando l'autore del reato prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto. Ad esempio Tizio spara a Caio volendo indifferentemente ferirlo o ucciderlo. Tizio si rappresenta come conseguenza della sua azione più eventi tra loro incompatibili.[9]
- Il dolo generale, che non rileva nel nostro ordinamento, si ha quando il soggetto mira a realizzare un evento tramite una prima azione, ma che realizza solo dopo una seconda azione, animata da una intenzione differente. Es. esiste dolo generale di omicidio nella circostanza in cui si avvelena al fine di uccidere (ma non si uccide) e si impicca la vittima al fine di simulare un suicidio, e solo in quel momento si uccide.
- Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare tutti gli elementi del fatto tipico, sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione. Ad esempio nell'omicidio doloso, il soggetto autore del reato vuole ed ottiene la morte di un altro uomo e non hanno rilevanza (se non per come aggravanti o attenuanti) le motivazioni che lo hanno spinto a tale atto.
- Il dolo specifico consiste in una finalità ulteriore che l'autore del reato deve prendere di mira per integrare il reato e che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico ma che non è necessario si realizzi effettivamente per aversi il reato. Ad esempio, nel furto la finalità dell'autore è quella di arricchirsi, ma il reato si consumerà anche se tale fine non verrà raggiunto ma solo con l'appropriazione della cosa altrui.
Cause di esclusione del dolo
modificaIl dolo è escluso:
- nel caso di errore sul fatto che costituisce reato e questo può trattarsi di:
- errore di fatto: erronea percezione della realtà;
- errore di diritto: erronea interpretazione di norme giuridiche extrapenali, che si risolvono in un errore di fatto
- errore di diritto: erronea interpretazione di norme di diritto penale, solo se inevitabile
- nel caso si ritenga erroneamente di trovarsi in presenza di una causa di giustificazione,ossia situazioni particolari in presenza delle quali il legislatore consente o impone una determinata condotta che altrimenti sarebbe penalmente rilevante.[non chiaro]
Diritto civile
modificaIn diritto civile il dolo è uno dei vizi del consenso, si descrive come un errore (del quale eredita la teorizzazione generale, ma non necessariamente la disciplina positiva) qualificato dall'essere indotto in errore da parte di altri.
Dolo contrattuale
modificaSecondo il codice civile il dolo come vizio del consenso è:"[...] causa di annullamento del contratto [...]". Questo tipo di rimedio è fornito solo se concorrono alcuni elementi ulteriori alla struttura base del raggiro. Dal punto di vista strutturale si distingue:
- Da un lato il cosiddetto dolo vizio del consenso in senso stretto, ovverosia quel raggiro tale che, senza di esso, l'altra parte non avrebbe contrattato. Genericamente si potrebbe dire che l'oggetto del raggiro e i modi di realizzazione sono indifferenti, una volta che si accerti che la controparte, vista e considerata la situazione in concreto, non avrebbe emesso l'atto volitivo necessario all'accordo. Solo tale tipo di dolo apre le porte all'annullamento. Dall'altro lato il cosiddetto dolo incidente, ovverosia quel raggiro che non ha determinato il consenso, ma ne ha determinato le condizioni concrete; potendo cioè assumersi che la parte vittima avrebbe comunque contrattato, ma avrebbe preteso condizioni più favorevoli. Resta tutta la difficoltà di distinguere in concreto quest'ipotesi dalla precedente: ausilio possono fornire le sentenze della Corte di cassazione e le norme sull'interpretazione contrattuale. Quest'ultimo tipo di dolo apre le porte al risarcimento del danno da parte del contraente di mala fede, che dovrà essere pari alla differenza tra condizioni diverse e condizioni attuali (la concreta determinazione resta comunque un problema nell'interpretazione corrente).
- Da un lato il dolo vizio perpetrato dalla controparte, dall'altro lato il dolo vizio perpetrato da un terzo, in quest'ultimo caso l'annullamento è concesso solo se i raggiri erano noti alla controparte della vittima e solo se tale controparte ne abbia tratto vantaggio.
Dolo extracontrattuale
modificaNell'illecito extracontrattuale il dolo è uno dei modi di imputazione soggettiva della condotta (art. 2043 c.c.).
Testi normativi di riferimento
modificaNote
modifica- ^ Marinucci & Dolcini, 2004, p. 94.
- ^ Mantovani, 2007, p. 144.
- ^ Mantovani, 2007, p. 145.
- ^ Mantovani, 2007, pp. 145-146.
- ^ Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, Diritto penale. Parte generale, IVª ed., Giuffrè, pp. 297-302.
- ^ Dolo, su Altalex. URL consultato il 9 novembre 2019.
- ^ Dolo eventuale e colpa cosciente: precisato il criterio distintivo, su Altalex. URL consultato il 9 novembre 2019.
- ^ Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, Diritto penale. Parte generale, IVª ed., Giuffrè, pp. 300-301.
- ^ Tipologie di dolo: dolo alternativo e dolo indeterminato, su La Legge per Tutti. URL consultato il 9 novembre 2019.
Bibliografia
modifica- Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale - Parte generale, 16ª ed., Giuffrè Editore, 2003, ISBN 9788814007262.
- Paolo Cendon, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, Giappichelli, 1976.
- Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, Diritto penale. Parte generale, 7ª ed., Bologna, Zanichelli, 2014, ISBN 9788808421258.
- Ferrando Mantovani, Principi di diritto penale, 2ª ed., CEDAM, 2007, ISBN 9788813273347.
- Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, Manuale di diritto penale - Parte generale, Giuffrè Editore, 2004, ISBN 88-14-10668-1.
- Antonio Pagliaro, Il reato: parte generale, vol. 2, Milano, Giuffrè Editore, 2007, ISBN 9788814127816.
- Claudio Papagno, I limiti temporali all'analisi del dolo e della colpa nel giudizio sulla riparazione, Treccani Magazine, 1º febbraio 2011
- «Dolo. Diritto penale», Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani.
- Francesco Viganò, Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente, in Libro dell'anno del Diritto 2013 (2013), Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani.
Voci correlate
modificaAltri progetti
modifica- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «dolo»
Collegamenti esterni
modifica- Dolo. Diritto penale, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
- (EN) intention / intention (altra versione), su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
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